Articolo 1 Denominazione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana Cardiologia Ospedalità Accreditata S.I.C.O.A.” (in seguito anche SICOA o Associazione) con sede in Roma e con durata illimitata.
Articolo 2 Scopi
L’Associazione, con rilevanza di carattere nazionale e operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, ha carattere apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro, e si propone di valorizzare la figura del medico che opera, anche se non in via esclusiva in ambito cardiologico.
L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e,
comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. Pertanto si prefigge i seguenti obbiettivi:
- Acculturamento ed aggiornamento dei propri Associati attraverso la formazione residenziale e a
- Collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche, nonché con le Associazioni e le Società Scientifiche di categoria, nazionali ed internazionali, anche
- Elaborazione di linee guida, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o
- Promozione di iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative, attraverso Convegni, corsi di aggiornamento, ricerche e studi epidemiologici e pubblicazioni di carattere cardiovascolare, anche attraverso il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” di cui al successivo articolo 6, lettera
- Promozione culturale, Educazione continua in Medicina per il personale medico e parasanitario anche attraverso società di
- Azioni utili al fine di far emergere il ruolo del medico che opera nell’area cardiovascolare nelle o attraverso le strutture private
- Azioni utili al fine di favorire ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.
- Collaborazione ed integrazione – con possibilità anche di affiliazione – con il personale tecnico-professionale e con le Associazioni dei
L’Associazione potrà altresì compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari e finanziarie, ritenute dall’Organo Amministrativo strumentali, necessarie, o utili al conseguimento dell’oggetto sociale, e potrà anche, sempre per il conseguimento o il miglior conseguimento degli scopi sociali, assumere interessenze o partecipazioni in Società costituite o costituende e in Enti ed Organismi di qualsiasi natura che abbiano attività anche indirettamente analoghe o connesse alla propria, con esclusione comunque di ogni attività riservata ai sensi di Legge e di ogni operazione nei confronti del pubblico.
L’Associazione ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento all’esercizio di attività imprenditoriali o alla partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Tutta l’attività scientifica prodotta dall’Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.
Articolo 3 Soci
Possono essere iscritti all’Associazione, senza limitazioni, i medici che operano in ambito cardiologico nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
Articolo 4 Soci e Partecipanti all’Associazione
Gli appartenenti all’Associazione si distinguono in Soci e Partecipanti: il diritto di voto in Assemblea e la possibilità di accedere alle cariche sociali spettano solo ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari i medici che operano in ambito cardiovascolare che hanno acquisito la qualifica ai sensi dello statuto..
Sono Partecipanti, e quindi senza diritto di voto:
- Aderenti: i medici che, pur esercitando una attività in una disciplina diversa, hanno un interesse culturale documentato nell’ambito
- Onorari: i medici in quiescenza proposti dal Consiglio Direttivo all ‘Assemblea Generale dei Soci per la proclamazione avendo acquisito eccezionali meriti nel campo della medicina cardiovascolare;
- Benemeriti: le persone, che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell’Associazione.
Articolo 5 Acquisizione e perdita della qualifica di Socio
Per diventare Socia/o, la/il Candidata/o deve richiedere, e compilare correttamente in ogni sua parte, allegando l’eventuale documentazione richiesta, la “Domanda a Socio dell’Associazione” disponibile sul sito internet o rivolgersi agli Organi di Comunicazione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta e analizzata la suddetta Domanda, delibera l’accettazione o meno della/del Candidata/o. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono comunicate per iscritto alla/al Candidata/o o alla/al Socia/o soltanto in caso di non accettazione.
La qualità di Socio si perde per dimissioni, decesso o per esclusione.
Le dimissioni si realizzano a seguito di comunicazione per iscritto da parte del Socio al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e ne delibera la cancellazione dall’elenco Soci.
L’esclusione può avvenire:
- per non aver versato la quota associativa, se prevista, da oltre due anni;
- per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi dell’Associazione, e/o comunque non consoni alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
- per aver arrecato all’Associazione danni materiali e/o di immagine. L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio
Al Socio dimessosi, deceduto o escluso ed agli eredi, nel caso di Socio defunto, non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale e quindi neppure il rimborso delle eventuali quote associative versate.
Gli stessi criteri si applicano per l’acquisizione e perdita della qualifica di Partecipante.
Articolo 6 Organi
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei Soci (in seguito anche Assemblea);
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Eletto
- il Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche;
- il Collegio dei Probiviri
- il Presidente Onorario;
- il Comitato
- il Revisore Unico dei Conti se previsto dalla
I legali rappresentanti e gli amministratori dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione.
Articolo 7 Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione aventi diritto di voto ed è l’Organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’Assemblea ordinaria:
- l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e le modifiche alla quota annuale associativa su proposta del Consiglio Direttivo, se prevista;
- l’approvazione del “Regolamento di esecuzione dello Statuto”, in seguito detto anche semplicemente, “Regolamento”, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, assumendo il Regolamento interno come parte integrante dello Statuto stesso;
- la nomina a scrutinio segreto dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente Eletto, del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Revisore Unico dei Conti se previsto dalla Legge svolgendo elezioni disciplinate in base a quanto previsto dal Regolamento prevedendo la possibilità del ricorso a sistemi di votazione elettronica;
- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e/o del Regolamento, sullo scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione, sulla nomina o sulla sostituzione del liquidatore o liquidatori e sui poteri degli stessi, sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è effettuato mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo dell’esercizio in corso (entro il 30 giugno o in concomitanza con il congresso nazionale), nonché ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è effettuato mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l’adunanza assembleare.
In prima convocazione l’Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea può essere convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.
L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solo ad altro Socio Ordinario dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Spetta al
Presidente dell’Assemblea constatare la validità delle deleghe nonché il raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi delle assemblee.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
Per quanto concerne le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti in Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo o in subordine da qualsiasi altro Socio dell’Associazione presente in Assemblea e eletto dall’Assemblea stessa.
Articolo 8 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da dieci (10) membri, e cioè dal Presidente, quest’ultimo nominato con le modalità di cui al successivo articolo 10, e da nove (9) Consiglieri, questi ultimi eletti nel corso dell’Assemblea Generale Elettiva a scrutinio segreto e con votazione diretta in occasione del Congresso Nazionale . Inoltre diventa ulteriore componente a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo anche il Presidente Eletto, nell’anno della sua durata in carica. Partecipa alle riunioni anche il Past President senza diritto di voto.
È richiesta a ciascun consigliere la presenza ad almeno il 50% delle riunioni del Consiglio Direttivo convocate in ciascun anno, pena la decadenza dalla carica di consigliere e la sua sostituzione seguendo la graduatoria dei non eletti della precedente assemblea elettiva.
Nel caso in cui le ultime elezioni non avessero esitato alcuna graduatoria di “non eletti”, si procederà alla sostituzione del consigliere decaduto con un socio nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i consiglieri, sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi consiglieri il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, occorre dar luogo alla rielezione dell’intero Consiglio Direttivo. Negli altri casi di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla loro sostituzione in occasione della prima riunione utile, seguendo la graduatoria dei non eletti della precedente assemblea elettiva.
Gli eletti restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale Elettiva.
Articolo 9 Funzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria attuativi degli scopi dell’Associazione;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci e l’esclusione di Soci già iscritti per le motivazioni
riportate all’articolo 5;
- la determinazione del numero dei componenti del Comitato Direttivo del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” (C.S.R.C.E).nell’ambito del numero minimo e massimo previsto dal presente Statuto e la loro nomina, indicando il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, nonché – su proposta del Presidente dell’Associazione – il Direttore dello stesso Centro Studi;
- la nomina dei componenti del Comitato scientifico individuando, tra di essi,
- il responsabile della rivista Scientifica;
- il responsabile del sito internet;
- il responsabile della Gestione del Sistema Qualità;
- il responsabile della Formazione ECM;
- il responsabile dei rapporti con le Società scientifiche;
Il Consiglio Direttivo nomina il Referente ed i quattro componenti del Comitato di Coordinamento di aree non-mediche che rappresentano la forma organizzata di aggregazione culturale e operativa di SICOA, ed approva il “Regolamento di Area”.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, provvede alla nomina dei Delegati Regionali e Provinciali.
Tutti i mandati e relativi incarichi hanno la stessa durata temporale del Consiglio Direttivo che ha provveduto alle rispettive nomine.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, e con procura notarile, anche ad estranei.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, in casi di urgenza e di necessità, può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche senza delega, i quali atti però dovranno essere poi ratificati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica inviata a tutti gli interessati e aventi diritto, almeno sette giorni prima dell’adunanza, oppure, nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica o fax almeno un giorno prima dell’adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora della riunione, e con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e aver ricevuto i documenti necessari. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Nel Consiglio Direttivo il voto non è delegabile.
Possono partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo, solo su invito del Presidente, i il Direttore del Centro Studi e di Ricerche cliniche ed epidemiologiche, il Presidente del CDA della Società operativa di proprietà dell’Associazione Scientifica Sicoa, i Probiviri, i componenti del Comitato Scientifico ed il Delegato Regionale della Regione dove si riunisce il Consiglio
Il Consiglio Direttivo può stabilire all’inizio di ogni esercizio la quota annuale minima a carico dei Soci Ordinari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo approva o respinge motivatamente le domande di iscrizione
all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo istituisce le Sezioni regionali e/o provinciali e nomina fra i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle eventuali quote i relativi Delegati delle Sezioni medesime con compiti di coordinamento dei rapporti tra i Soci delle Sezioni con la sede centrale.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica un suo componente se questi abbia per qualsiasi motivo perduta la qualità di Socio secondo le norme di questo Statuto.
Articolo 10 Presidente – Presidente Eletto –
Il Presidente Eletto, viene nominato dall’Assemblea con elezioni a scrutinio segreto che si devono tenere 12 mesi prima della naturale scadenza del Consiglio stesso, scegliendo tra una rosa di candidati che hanno sottoposto la propria candidatura al Consiglio Direttivo. La richiesta di candidatura deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno 4 mesi prima delle elezioni e deve esser sottoscritta e supportata dalla firma di 50 Soci Ordinari dell’Associazione e corredata da CV,.
Il Presidente Eletto così nominato diventa undicesimo componente del Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente Eletto sia stato nominato tra i Membri del Consiglio in carica la nomina non comporta alcuna modifica delle funzioni di Consigliere o della composizione del Consiglio. Il Presidente Eletto, trascorso l’anno di carica, e in coincidenza con la scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, assume automaticamente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo (e Presidente dell’Associazione), cui spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e degli altri organi ove previsto dal presente statuto, individua e sottopone al Consiglio Direttivo gli orientamenti cui l’Associazione dovrà uniformarsi per il conseguimento o per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali, e può all’uopo stipulare accordi e/o convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati.
Al termine del mandato, il Presidente assume per un triennio non prorogabile la carica di Past- President.
Il Past-President, al fine di evitare soluzioni di continuità del flusso informativo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo nel mandato immediatamente successivo alla propria presidenza, senza diritto di voto.
Articolo 11 Segretario – Tesoriere –Presidente Onorario
Il Segretario ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza e ad ogni incombenza a cui è espressamente delegato dal Presidente;
- coordina l’attività organizzativa e culturale dell’Associazione anche attraverso le Sezioni regionali e/o provinciali;
- redige sinteticamente i verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha le seguenti mansioni:
- vigila sulla tenuta della contabilità e dell’inventario dei beni;
- predispone la bozza del rendiconto consuntivo annuale e il preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- su mandato del Presidente effettua le operazioni di cassa e redige su apposito registro l’elenco dei beni posseduti dall’Associazione.
Il Presidente Onorario, laddove designato, viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, per acclamazione dall’Assemblea. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell’Assemblea e, su invito del Presidente in carica, a quelle del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 12 Centro Sudi e di Ricerche Cliniche ed Epidemiologiche
Il Comitato Direttivo del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” (più avanti
C.S.R.C.E), è costituito da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) membri, anche non soci, di cui almeno cinque (5) facenti parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione e tra questi il Presidente, il Past President, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, e dal Direttore” del Centro Studi medesimo.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” occorre far luogo alla rinomina dell’intero C.S.R.C.E..
Negli altri casi di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri il Consiglio Direttivo
dell’Associazione provvede alla loro sostituzione.
Il nuovo nominato dura in carica per lo stesso residuo periodo di carica del sostituito. Tutti i membri del Comitato Direttivo del C.S..R.C.E. durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
In caso di cessazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, i componenti del Comitato Direttivo del C.S.R.C.E.”Centro Studi rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Il C.S.R.C.E. progetta, promuove ed organizza, anche in collaborazione:
- studi di ricerche cliniche, farmacologiche, osservazionali-interventistiche ed epidemiologiche;
- coordinamento di studi sperimentali sia di base che farmacologici che su dispositivi medici che clinici.
Il C.S.R.C.E. ha finalità esclusive di ideazione, progettazione e conduzione di studi e ricerche demandando ogni altro compito alla Società operativa di proprietà dell’Associazione Scientifica e che costituisce il supporto logistico ed organizzativo alle iniziative scientifiche ed educazionali ideate e promosse da Sicoa nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in particolare del DM 2 agosto 2017..
Le ricerche cliniche possono essere realizzate e condotte anche attraverso enti di ricerca o strutture scientificamente idonee, in grado di garantire, sulla base di rapporti societari o di partnership con l’Associazione, la stretta collaborazione per il proseguimento degli obiettivi scientifici e innovativi di SICOA.
Il Comitato Direttivo del C.S.R.C.E. è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2\3) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail inviata a tutti gli interessati e aventi diritto almeno sette giorni prima dell’adunanza, oppure nei casi di urgenza mediante telegramma od e-mail almeno un giorno prima dell’adunanza con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le riunioni si potranno svolgere anche per video e/o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del CSRCE.
Il C.S.R.C.E. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente o, in caso di assenza anche del Vice-Presidente, dal membro più anziano del Comitato Direttivo del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” stesso.
Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Nel Comitato Direttivo il voto non è delegabile.
Il Comitato Direttivo almeno una volta all’anno riferisce in merito alla propria attività al Consiglio Direttivo Sicoa.
Articolo 13 Aree non mediche
È prevista la costituzione di aree non-mediche che rappresentano la forma organizzata di aggregazione culturale e operativa di SICOA per i profili professionali non-medici (infermieri, fisioterapisti, psicologi, dietisti, ecc.). Esse hanno lo scopo di promuovere iniziative di formazione, di aggiornamento, di diffusione ed implementazione di linee guida e buone pratiche cliniche e assistenziali in ambito cardiologico.
Le aree operano all’interno di SICOA attraverso un Comitato di Coordinamento costituito da un Referente (medico o non-medico) e da quattro componenti nominati direttamente dal Consiglio Direttivo. L’organizzazione e il funzionamento delle singole aree sono rimessi ad un Regolamento di Area, approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14 Probiviri
L’Assemblea Generale, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo, elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci Ordinari con diritto di voto in regola con i pagamenti delle quote associative, se dovute.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza discontinuità, una sola volta.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri spetta decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione da Socio.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.
Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.
Il segretario del Consiglio Direttivo partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzarne le sedute.
Articolo 15 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da cinque (5) membri, ossia dal Responsabile della Rivista Scientifica, dal Responsabile del sito Internet, dal Responsabile della Gestione del Sistema Qualità, dal Responsabile della Formazione ECM e dal Responsabile dei rapporti con le altre Società scientifiche, nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Presidente.
Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico i soci dell’Associazione che abbiano prodotto almeno venti (20) lavori scientifici negli ultimi dieci (10) anni su riviste scientifiche con impact factor.
La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni tre anni entro due mesi dall’insediamento del Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente alla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.
Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all’attività di ricerca scientifica che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente.
In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante posta elettronica, fax o altro
mezzo equipollente, almeno tre giorni prima dalla data della riunione.
In mancanza delle formalità di cui ai due commi precedenti, il Comitato Scientifico, è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni p necessario il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Articolo 16 Sezioni Regionali
Ogni Regione ha un’unica Sezione regionale, fatto salvo per quelle Regioni ad alta densità territoriale nelle quali possono essere istituite anche due Sezioni regionali ed anche una o più Sezioni provinciali.
I delegati regionali e provinciali vengono nominati dal Consiglio Direttivo – su proposta dei soci delle singole regioni riuniti in assemblea entro 30 giorni dall’assemblea elettiva nazionale – e durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Qualora decadesse il Consiglio Direttivo anche i delegati regionali e provinciali decadono ed i nuovi delegati saranno nominati dal nuovo Consiglio Direttivo con le stesse modalità prima descritte.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra i propri membri almeno 2 coordinatori delle Delegazioni Regionali distribuiti per macroaree.
Art. 17 Revisore Unico dei Conti
Qualora ne ricorra l’obbligo giuridico, il Revisore Unico dei Conti, viene nominato dall’Assemblea tra i professionisti regolarmente iscritti all’albo professionale dei Revisori legali dei Conti, esercita il controllo contabile verificando la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, la corrispondenza del bilancio; inoltre il Revisore Unico ed elabora la relazione di accompagno sui bilanci consuntivi.
Si applicano, ove compatibili le disposizioni previste dall’art. 30 del CTS.
Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento dell’Associazione.
L’incarico di Revisore Unico dei Conti è quadriennale, rinnovabile e incompatibile con qualunque altra carica e remunerato con i minimi di tariffa dell’ordine di appartenenza. Il Revisore Unico può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi associativi, con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.
Articolo 18 Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali, nonché le eventuali prestazioni richieste ai Soci e fornite dai Soci, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di incarichi specifici, e purché tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano documentate.
Articolo 19 Soci Morosi
I Soci Ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno corrente, se prevista, non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, e, se membri, neppure alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 20 Conflitto di interessi
Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell’Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l’Associazione, salvo autorizzazione motivata del
Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.
Articolo 21 Patrimonio
L’Associazione trae le sue risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative, se deliberate dal Direttivo, e contributi dei Soci;
- contributi dei privati o di enti anche commerciali;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi internazionali;
Vanno ad accrescere il Patrimonio dell’Associazione:
- beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
- avanzi di gestione;
- fondo di riserva, se istituito;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
Articolo 22 Bilancio Consuntivo e Preventivo
Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la predisposizione definitiva del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio in corso, da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Detti bilanci sono approvati dall’Assemblea dei Soci ogni anno entro e non oltre il 30 giugno.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei sette giorni che precedono l’adunanza dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.
Inoltre, il bilancio consuntivo e preventivo devono essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione, unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.
Articolo 23 Divieto di distribuzione di utili
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitali, durante la vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 24 Modifiche statutarie
Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e/o da un terzo dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, laddove prevista, e dovranno comunque essere approvate dall’Assemblea dei Soci in forma straordinaria.
Articolo 25 Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire al Liquidatore o ai Liquidatori nominati, e l’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea stessa, e ad opera del e/o dei Liquidatori, a favore di altro Ente non lucrativo e di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di
controllo di cui all’Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N.662, e del D.P.C.M. n. 329 del 21/03/2001,salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 26 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e per l’applicazione delle norme ivi previste o contenute nel Regolamento si rinvia alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute 2 agosto 2017 disciplinante l’Elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
Articolo 27 Norma transitoria
Al fine di raccordare le modifiche statutarie approvate in relazione alle norme riguardanti, in particolare, le elezioni degli organi statutari, la durata del mandato del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Probiviri in carica al momento dell’approvazione delle modifiche dello Statuto, come deliberate dall’Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2019, è prorogata fino alle elezioni del 2023.